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PRINCIPALI NOVITA SULLE SEGNALAZIONI E SISTEMI DI ALLERTA

July 5, 2024 by
PRINCIPALI NOVITA SULLE SEGNALAZIONI E SISTEMI DI ALLERTA
SEMPI SRL, Liana Rotariu

Nella prima versione del codice (Dlgs. 14 del 12/01/2019) il legislatore aveva previsto delle procedure di allerta basate sul calcolo di specifici indici emanati dal CNDCEC (Patrimonio netto, DSCR, indici settoriali e alternativi) nonché al monitoraggio del ritardo sui pagamenti con appositi indici individuati all’interno del codice della crisi (a questo si aggiunge il già vigente obbligo degli adeguati assetti visti in precedenza).

Queste segnalazioni erano a carico dell’imprenditore, l’organo di controllo societario e i creditori pubblici qualificati e dovevano essere inviate a un organo specifico, l’OCRI.

Questo organo doveva essere istituito presso le camere di commercio e aveva il compito di gestire le segnalazioni della propria area di competenza.

Nell’attuale formulazione del codice in vigore dal 15/07/2022 il legislatore ha completamente riscritto la materia delle segnalazioni, sia nelle modalità di individuazione dello stato di crisi, sia sugli attori e organi che partecipano a questa fase della procedura.

L’OCRI è stato eliminato in favore della composizione negoziale assistita, una procedura “facoltativa” attraverso la quale l’imprenditore può richiedere (con apposita domanda online) l’aiuto di un esperto per la stesura di un piano di risanamento atto al superamento dello stato di crisi.

Le segnalazioni, quindi, non potranno più essere inviate al soppresso OCRI ma direttamente all’imprenditore ed hanno per oggetto l’invito (non l’obbligo) a partecipare alla composizione negoziata assistita.

Queste segnalazioni sono a carico degli organi societari (Collegio sindacale e Sindaco unico) o da parte dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, Inps, Inail e Agente della riscossione).

Questi ultimi invieranno le segnalazioni qualora vengano superati dei limiti di debito presso questi istituti individuati dall’art. 25-novies del codice della crisi.

Sono stati di fatto eliminati anche gli indici emanati dal CNDCEC, utili all’individuazione dello stato di crisi e che permettevano in maniera oggettiva e non discrezionale di valutare lo stato di salute dell’impresa in un’ottica prospettica.

Al loro posto, nel novellato art. 3 del codice della crisi, sono stati indicati gli obbiettivi che gli adeguati assetti organizzativi devono raggiungere (rilevazione di squilibri finanziari, verifica della sostenibilità del debito nei 12 mesi, informazioni per l’accesso alla composizione negoziale) unitamente ad alcuni indicatori da calcolare e che costituiscono un segnale per la previsione dello stato di crisi (Ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, fornitori, banche e creditori esterni).

In generale il quadro normativo attuale in materia di segnalazioni, con l’eliminazione degli indici del CNDCEC, appare sicuramente più discrezionale e meno stringente.

Il legislatore ha preferito delegare agli assetti societari e all’imprenditore le modalità con le quali individuare gli squilibri economico finanziari, nonché la sostenibilità del debito nei 12 mesi, in base a quelle ritenute più opportune per le caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta.

Con il METODO SEMPI non cambia nulla al riguardo noi continuiamo a controllare e monitorare come abbiamo sempre fatto.

Per informazioni siamo sempre a vostra disposizione https://sempi.it/contatti2/

PRINCIPALI NOVITA SULLE SEGNALAZIONI E SISTEMI DI ALLERTA
SEMPI SRL, Liana Rotariu July 5, 2024
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