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TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA DEI SERVIZI

1. RESPONSABILE DELLA CONSULENZA E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE/ESECUZIONE

SEMPI designa il/la dott./ssa LIANA GABRIELA ROTARIU quale responsabile tecnico dell'esecuzione dell’oggetto del contratto.

L'eventuale sostituzione del responsabile tecnico della consulenza da parte di SEMPI dovrà essere approvata da Parte committente, mentre la sostituzione del referente di Parte committente potrà avvenire su semplice designazione della stessa da parte della Azienda/Parte committente, previa comunicazione per iscritto.

Con riguardo alla natura giuridica dell'incarico conferito e "l'intuitus personae" che l'ispira, si considera oggetto della prestazione NON il risultato conseguente all'incarico stesso, bensì la prestazione convenuta.

Il commercialista si atterrà sia all'ordinaria diligenza e al rispetto delle regole statuite dalla professione nell'aspetto tecnico, sia al rispetto dei principi deontologici fissati dall'Albo di appartenenza.

Il commercialista dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale e nell' esecuzione dell'incarico potrà avvalersi, sotto sua responsabilità, di sostituti o ausiliari previsti dall'art. 2232 C.C.

Qualora nell'espletamento dell'incarico ricevuto, emergano problemi di particolare complessità richiedenti intervento di altre professionalità specialistiche (ad esempio avvocato), il commercialista lo comunicherà al cliente e, quest’ultimo sarà libero di scegliere se ricorrere alla prestazione professionale, così come suggerita, o, in caso contrario, di rivolgersi ad altre figure professionali che dovranno sempre comunque coordinarsi con il commercialista designato da Sempi.

Il commercialista non è tenuto ad effettuare controlli o verifiche sulla autenticità delle dichiarazioni, dei documenti e dei carteggi in genere forniti dal cliente, per individuarne irregolarità o intenti fraudolenti. Il cliente pertanto dichiara fin d'ora l'autenticità e la rispondenza al vero, nonché l'inerenza dei carteggi e documenti che fornirà, assumendone piena responsabilità. Il commercialista potrà, di volta in volta e a suo insindacabile giudizio, richiedere conferma scritta in tale senso al cliente e, in caso di rifiuto, potrà rinunciare all'incarico per giusta causa, art. 2337 C.C. Ai sensi delle normative antireciclaggio il commercialista identificherà ogni singolo cliente come previsto dalle vigenti normative segnalando le eventuali operazioni sospette.

Il cliente autorizza espressamente il Commercialista di incaricare, qualora lo ritenga necessario ed opportuno, una società di elaborazione dati affinché la stessa si occupi di tenere la contabilità del cliente ed emetta conseguentemente fattura al cliente stesso.

3. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Parte committente designa quale proprio referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della consulenza il …………….

Sarà specifico obbligo della Azienda-Parte committente di fornire tempestivamente ed aggiornati i propri dati/report contabili e giuridico-finanziari alla SEMPI, con particolare riferimento ai dati relativi alla fatturazione.

Parte committente, si impegna a rispettare le direttive impartite dal Responsabile tecnico dei servizi di consulenza.

ARTICOLO 4 - TEMPI E DURATA DELL'ESECUZIONE DELLA CONSULENZA

Il presente accordo ha la validità di un (1) anno e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora una delle parti non comunichi all’altra la propria volontà di recedere a mezzo raccomandata o PEC almeno due (2) mesi prima della scadenza.

4.CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Parte committente si impegna a versare alla SEMPI, a titolo di corrispettivo, per l'esecuzione dei servizi in oggetto del presente contratto e descritta compiutamente nell’art. 1, la somma mensile di più Iva da versarsi entro il 5 di ogni mese  e così per tutta la durata del contratto. L’importo anzidetto è da intendersi compressivo di ogni e qualsivoglia servizio incluso nel contratto.

Sarà invece riconosciuta a parte, alla SEMPI il rimborso spese per le eventuali trasferte effettuate per lo svolgimento del presente incarico.

ARTICOLO 6 – RISERVATEZZA

SEMPI, nella persona del Responsabile tecnico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuta ad osservare la massima riservatezza nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni e documenti, di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero comunicati da Parte committente in virtù del presente contratto.

Parte committente, analogamente, è tenuta ad osservare la massima riservatezza nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni e documenti, di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero comunicati dallo stesso Responsabile tecnico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto, e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

ARTICOLO 7 – UTILIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Parte committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo del nome della SEMPI per scopi pubblicitari.

SEMPI, nella persona del Responsabile tecnico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Essa non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta di Parte committente.

Resta inteso tra le Parti che l’anzidetta preventiva autorizzazione non potrà essere irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

SEMPI, non garantisce il raggiungimento di nessun risultato economico e finanziario da parte della Società committente, in quanto questi dipenderanno dalle capacità di Parte committente, di attuare i consigli e gli strumenti forniti da SEMPI.

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEMPI tratta i dati personali provenienti da Parte Committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto nel rispetto di quanto previsto dal GDPR - Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali, n. 679/2016, dal d.lgs. n. 196/2003 e delle altre leggi dello Stato in materia di trattamento dei dati applicabili.

ARTICOLO 9 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Torino.