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Regime OSS UE e vendite online: tutto quello che serve sapere e come fare

14 febbraio 2025 di
Regime OSS UE e vendite online: tutto quello che serve sapere e come fare
SEMPI SRL, Liana Rotariu

Sommario

  1. Introduzione al regime OSS UE
  2. Chi deve aderire al regime OSS UE
  3. Come funziona il regime OSS UE
  4. Procedura per la registrazione
  5. Emissione delle fatture e gestione dell’IVA
  6. Obblighi contabili e dichiarativi
  7. Normativa di riferimento
  8. Vantaggi e criticità del regime OSS UE
  9. Conclusione

Introduzione al regime OSS UE

Il regime One Stop Shop (OSS) UE è stato introdotto per semplificare la gestione dell’IVA per le imprese che effettuano vendite online transfrontaliere ai consumatori finali (B2C) all’interno dell’Unione Europea. Questo sistema è in vigore dal 1° luglio 2021 e ha sostituito il precedente regime MOSS, estendendosi a più categorie di venditori e servizi.

Grazie all’OSS, le imprese possono registrarsi in un unico Stato membro e dichiarare l’IVA dovuta su tutte le vendite effettuate in altri paesi dell’UE, evitando così di doversi registrare fiscalmente in ogni singolo Stato in cui operano.

Per approfondire: Regime OSS UE e vendite online: guida completa.

Chi deve aderire al regime OSS UE

L’adesione all’OSS UE è facoltativa, ma altamente consigliata per le aziende che effettuano vendite transfrontaliere ai consumatori finali. I soggetti che possono avvalersi del regime OSS sono:

  • Commercianti online (e-commerce) che vendono beni a consumatori finali di altri Stati membri UE;
  • Piattaforme digitali e marketplace che facilitano vendite B2C;
  • Fornitori di servizi elettronici (e.g., software, streaming, download di contenuti digitali);
  • Operatori extra-UE che effettuano vendite a clienti UE attraverso piattaforme digitali.
💡

Soglia di registrazione: il limite annuale di fatturato per l’applicazione dell’OSS è di 10.000 euro. Se l’impresa supera questa soglia, è tenuta a versare l’IVA nel Paese di destinazione.


Come funziona il regime OSS UE

Il regime OSS permette alle imprese di dichiarare e versare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica presentata allo Stato membro in cui si sono registrate. Il sistema prevede tre sotto-regimi:

  1. Regime Unionale: per aziende stabilite nell’UE che vendono beni o servizi B2C in altri Stati membri.
  2. Regime Non-Unionale: per aziende non stabilite nell’UE che forniscono servizi a clienti dell’UE.
  3. Regime di Importazione (IOSS): per vendite di beni di valore inferiore a 150€ importati da paesi extra-UE.

Una volta registrata, l’impresa applica l’aliquota IVA del Paese di destinazione e trasmette la dichiarazione OSS ogni trimestre.

Procedura per la registrazione

Le aziende che intendono aderire al regime OSS devono seguire questi passaggi:

  1. Registrarsi presso l’Agenzia delle Entrate dello Stato membro di identificazione (in Italia tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate).
  2. Ottenere le credenziali per l’accesso al portale OSS.
  3. Compilare la domanda di adesione indicando le informazioni richieste sull’attività.
  4. Ricevere la conferma di registrazione e il numero identificativo OSS.
  5. Utilizzare il sistema per dichiarare e versare l’IVA trimestrale.

Emissione delle fatture e gestione dell’IVA

L’emissione delle fatture e la gestione dell’IVA nel regime One Stop Shop (OSS) UE è uno degli aspetti più delicati per le aziende che vendono online ai consumatori finali in altri Paesi europei. In questo capitolo approfondiremo i seguenti argomenti:

  1. Quando è obbligatorio emettere la fattura in regime OSS
  2. Come gestire l’IVA nelle vendite OSS
  3. Codici IVA e natura IVA da usare nelle fatture elettroniche
  4. Modalità di invio allo SDI e registrazione delle vendite OSS
  5. Come dichiarare l’IVA nel portale OSS
  6. Esempi pratici di fatturazione OSS
  7. Errore nella fatturazione OSS: cosa fare
  8. Conservazione della documentazione

1. Quando è obbligatorio emettere la fattura in regime OSS

L’adesione al regime OSS esonera dall’obbligo di emissione della fattura per le vendite B2C transfrontaliere all’interno dell’UE, salvo specifiche richieste del cliente o disposizioni nazionali.

Quando NON è obbligatorio emettere fattura:
  • Vendite a privati in altri Paesi UE.
  • Vendite tramite marketplace che si occupano della riscossione dell’IVA.
  • Servizi elettronici forniti a privati in altri Stati membri.
Quando è OBBLIGATORIO emettere fattura:
  • Quando il cliente lo richiede espressamente.
  • Se richiesto dalla normativa fiscale del Paese in cui il cliente risiede.
  • Se l’azienda opera come esportatore abituale e utilizza il plafond IVA.

Riferimento normativo: Art. 22 del DPR 633/72 - esonero dalla fatturazione per operazioni con consumatori finali.

2. Come gestire l’IVA nelle vendite OSS

Quando un’azienda italiana aderisce al regime OSS, deve applicare l’aliquota IVA del Paese di destinazione della merce e versarla tramite la dichiarazione OSS.

Esempio di aliquote IVA UE (2024):

Paese UEAliquota StandardAliquote Ridotte
Germania19%7%
Francia20%5,5%, 10%
Spagna21%10%, 4%
Paesi Bassi21%9%
Belgio21%6%, 12%

Se un’azienda italiana vende un prodotto a un cliente in Francia per 100€, dovrà applicare il 20% di IVA francese, quindi:

  • Prezzo netto: 100€
  • IVA (20%): 20€
  • Prezzo totale: 120€
  • L’IVA sarà dichiarata e versata in Italia, che poi la redistribuirà alla Francia.

Attenzione: Se l’azienda non aderisce all’OSS, deve aprire una posizione IVA in ogni Paese UE dove vende.

3. Codici IVA e natura IVA da usare nelle fatture elettroniche

Le aziende italiane che aderiscono al regime OSS e decidono di emettere fattura elettronica devono indicare correttamente il codice IVA e la natura IVA nei documenti trasmessi allo SDI.

  • Codice IVA: corrisponde all’aliquota IVA del Paese UE di destinazione.
  • Natura IVA: indica il trattamento fiscale dell’operazione.
Esempi di codici IVA per vendite OSS:
  • IVA 20% Francia → Codice: 20F
  • IVA 21% Spagna → Codice: 21E
  • IVA 19% Germania → Codice: 19D
Natura IVA da usare nelle fatture elettroniche:
Tipo di operazioneNatura IVA SDIDescrizione
Vendita a privati UE con OSSN7.1Operazioni soggette a IVA in altro Stato UE
Vendita B2B intra-UEN6.3Operazioni non imponibili art. 41 DL 331/93
Esportazioni extra-UEN3.2Non imponibili art. 8, comma 1, lett. a)

4. Modalità di invio allo SDI e registrazione delle vendite OSS

Come registrare le vendite OSS nei software contabili
  • Registrare l’operazione come "cessione UE con OSS".
  • Impostare l’aliquota IVA del Paese di destinazione.
  • Associare il codice IVA corretto.
  • Generare la fattura elettronica con la natura IVA N7.1.
Invio allo SDI

L’invio delle fatture OSS allo SDI non è obbligatorio, ma se si sceglie di farlo:

  • Il destinatario è XXXXXXX (codice destinatario 0000000).
  • Il campo Natura IVA deve essere compilato con N7.1.
  • Il numero di identificazione IVA del cliente non è necessario (essendo un privato).

5. Come dichiarare l’IVA nel portale OSS

L’IVA delle vendite effettuate nel regime OSS va dichiarata trimestralmente tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate.

Passaggi per la dichiarazione OSS:
  1. Accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate → Sezione "One Stop Shop".
  2. Selezionare il trimestre di riferimento.
  3. Inserire le vendite suddivise per Paese UE.
  4. Calcolare l’IVA dovuta in ciascuno Stato membro.
  5. Effettuare il pagamento dell’IVA in Italia.

Dopo il versamento, l’Italia si occuperà della redistribuzione ai vari Paesi UE.

💡

Esempio: Vendita a un cliente francese con OSS

  • Cliente: Mario Rossi (privato, residente in Francia).
  • Prodotto: Smartphone.
  • Prezzo netto: 500€.
  • Aliquota IVA Francia: 20%.
  • IVA da versare: 500€ × 20% = 100€.
  • Totale fattura: 600€.

7. Errore nella fatturazione OSS: cosa fare

Se un’azienda ha commesso un errore nella fatturazione OSS, può correggerlo in due modi:

  • Se la fattura è stata inviata allo SDI, emettere una nota di credito con natura IVA N7.1.
  • Se la fattura è stata solo registrata internamente, correggere l’errore nel software gestionale e registrare la modifica nel libro giornale.

8. Conservazione della documentazione

Le aziende che operano con il regime OSS devono conservare per almeno 10 anni:

  • Fatture emesse.
  • Dichiarazioni OSS presentate.
  • Ricevute di pagamento dell’IVA.

Obblighi contabili e dichiarativi

Le imprese registrate all’OSS UE devono adempiere ai seguenti obblighi:

  • Presentare la dichiarazione IVA OSS trimestralmente tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate.
  • Conservare la documentazione delle operazioni per almeno 10 anni.
  • Mantenere aggiornati i dati della registrazione OSS, segnalando eventuali variazioni.

Inoltre, chi aderisce all’OSS è esonerato dalla presentazione delle dichiarazioni IVA nei singoli Stati UE, semplificando così la gestione amministrativa.

Normativa di riferimento

Le principali normative che regolano il regime OSS UE includono:


Vantaggi e criticità del regime OSS UE

Vantaggi

  • Semplificazione amministrativa: un’unica registrazione IVA per tutta l’UE.
  • Migliore gestione dell’IVA: dichiarazione centralizzata ogni tre mesi.
  • Eliminazione della necessità di registrarsi in più Stati UE.
  • Maggiore trasparenza nei rapporti con il Fisco.

Criticità

  • Obbligo di applicare l’aliquota IVA del paese del cliente, il che può aumentare la complessità gestionale.
  • Necessità di tenere registri dettagliati delle operazioni per 10 anni.
  • Rischio di sanzioni in caso di errori nella dichiarazione IVA OSS.

Conclusione

Il regime OSS UE rappresenta una grande opportunità per le imprese che operano nel commercio elettronico transfrontaliero, semplificando gli obblighi IVA e riducendo i costi amministrativi. Tuttavia, richiede una gestione attenta per evitare errori e sanzioni.

Se vendi online e superi la soglia di 10.000€, valuta attentamente l’iscrizione al regime OSS per semplificare la gestione dell’IVA e ottimizzare il tuo business nell’Unione Europea.


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Regime OSS UE e vendite online: tutto quello che serve sapere e come fare
SEMPI SRL, Liana Rotariu 14 febbraio 2025
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