Come noto, a decorrere dallo scorso 1° luglio, sono tenuti all’emissione di fattura elettronica anche i forfettari, ma solo se “nell’anno precedente”, hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro.
Per tutti i soggetti “sotto soglia”, l’obbligo decorrerà comunque dal 1° gennaio 2024.
Nessun problema si è posto per l’anno 2022: per i forfettari che nel 2021 erano al di sopra di tale soglia scattava l’obbligo di fare la fattura elettronica dall’1/1/2022.
Per il 2023, invece, si pone un dubbio, derivante proprio dalla locuzione normativa “anno precedente”.
Cosa dobbiamo intendere infatti quando il legislatore parla di “anno precedente”?
Dobbiamo intendere forse quello precedente a quello in cui la norma è stata introdotta, e quindi sempre e comunque il 2021, oppure quello precedente all’anno di riferimento, quindi per il 2023 il 2022, così come per il 2022 è stato il 2021?
Come si vede, la disposizione, apparentemente chiara, risulta in realtà suscettibile di una duplice interpretazione.
E’ il caso del forfettario che ha conseguito ricavi per 20.000 euro nel 2021 e per 60.000 nel 2022.
In base a una tesi, tale contribuente sarebbe interessato dall’obbligo dall’anno 2023, posto che il superamento del limite è avvenuto nel 2022 (“anno precedente”).
In base ad un’altra, dovendo riferirsi esclusivamente al 2021, potrebbe continuare ad emettere documenti in formato cartaceo sino al 31 dicembre 2023.
Sarebbe stato quanto meno opportuno che la norma fosse stata formulata in maniera più esplicita; tuttavia, proprio il riferimento generico a “l’anno precedente” e non quello specifico del 2021, porta chi scrive a ritenere che per l’anno 2023 occorra fare riferimento al 2022.
D’altronde, una diversa interpretazione porterebbe ad affermare che un contribuente che è rimasto sotto la soglia nel 2021, ma che l’abbia superata e anche di molto nel 2022, sarebbe legittimato ad emettere fatture cartacee nel 2023, cosa decisamente contrastante con lo spirito della norma, che è quello di introdurre l’obbligo esentando solo i contribuenti più piccoli (individuati nell’importo di euro 25.000).
In conclusione...
Dall’interpretazione sistematica della norma di riferimento (art. 18 comma 3 del D.L. n. 36/22) consegue che il limite dei 25.000 euro va riferito, per il 2023, all’anno 2022 e non ancora al 2021.
Il forfettario che nel 2021 era “sotto soglia” e nel 2022 la supera dovrà quindi emettere fatture elettroniche dal 2023.
Il forfettario che nel 2021 era “sopra soglia” e nel 2022 si trova sotto potrà invece tornare ad emettere fatture cartacee dal 2023.
Si ritiene che questa soluzione, sebbene corretta dal punto di vista normativo, sia scarsamente pratica, perché comunque lo stesso contribuente dovrebbe tornare alla fatturazione elettronica nel 2024.